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domenica 14 ottobre 2012


giovedì 15 dicembre 2011

Il natante da diporto e la sua lunghezza

Aspirina in tutta la sua lunghezza, ovvero 5.5 metri
Qualche chiarimento vista la preoccupazione di molti (non mi assumo responsabilità):

Art. 3. (D.Lgs 171/05)
Unita' da diporto
........
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

" ....Ai fini delle convenzioni internazionali, la "lunghezza fuori tutto" indica la lunghezza massima dello scafo, escluse le eventuali "appendici", ovvero plancette, bompressi, delfiniere, spoiler, e comunque qualsiasi cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, ma non ne faccia parte ai fini strutturali. L'appendice, quindi, è qualcosa che viene "aggiunto" allo scafo, ma non ne è parte integrante ed eccede, con il suo ingombro, oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, e non viene conteggiato ai fini del calcolo della "lunghezza fuori tutto". Tale accezione è stata recepita dalla normativa italiana del diporto nautico, per definire le misure di lunghezza delle unità da diporto fino all'entrata in vigore della legge n° 172 dell'8 luglio 2003 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico", La legge 172 dell'8 luglio 2003, nel recepire le direttive CE in materia, introduce, come parametro di riferimento per la misura della lunghezza delle unità da diporto, le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. In quest'ottica viene intesa la "lunghezza massima" di un'unità da diporto come la distanza fra due piani perpendicolari alle estremità prodiera e poppiera della barca, quindi comprensiva di qualunque "appendice" dello scafo, inclusi bompressi, delfiniere od altro, mentre la "lunghezza scafo" è la distanza fra due piani perpendicolari alle parti più estreme dello scafo escludendo solo quelle appendici che siano non soltanto non strutturali, ma che possano essere rimosse senza azione distruttiva. Per esempio, un "bompresso" amovibile di una barca a vela, o una plancetta o una delfiniera che siano state applicate alla barca mediante giunzioni facilmente asportabili, non vengono computati ai fini della lunghezza dello scafo, ma se uno di questi elementi aderisce alla struttura dell'unità al punto da richiedere un'azione di taglio o simili interventi "distruttivi", appunto, per separarsi dal corpo galleggiante, tale elemento viene, a differenza di quanto avveniva precedentemente, valutato nella misura della lunghezza dello scafo. Il più recente D.L. 171 del 18 luglio 2005, in ottemperanza alla già citata direttiva CE, ricalca pienamente tale visione della misura delle unità da diporto, riconducendola appunto alle mensionate "norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 ....". 

Fonte: Scuola Nautica

Il Decreto Salva Italia e la tassa sulle imbarcazioni, ultime modifiche

Mario Monti, dal Sole24Ore
Nota: Il Decreto è stato ulteriormente e definitivamente modificato. Nella modifica interessa il seguente articolo 15-ter:
La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1 o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. 
In pratica viene ristabilito l'articolo 5. che era stato eliminato. In soldoni un 14 metri di 10 anni paga un migliaio di euro.

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
4. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato 10. 
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.
Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

mercoledì 24 agosto 2011

Assicurare la barca

Foto tratta da Assicurazione-barca dove è possibile ottenere un Preventivo On-Line 

Ognuno sceglie la compagnia assicurazione che gli offre più garanzia e fiducia e quelli che riporterò sono solo esempi. Certo è che la barca con un motore, anche solo ausiliario, va assicurata obbligatoriamente che sia a scoppio o elettrico. Il premio viene stabilito sulla potenza del motore ed altri parametri che vengono richiesti in fase di preventivo e la barca è "coperta" per i sinistri causati durante la navigazione e la giacenza in acqua. Queste sono le Condizioni di Shipsystem della Toro Assicurazioni dove troverete specificato l'oggetto e la delimitazione dell'assicurazione. Si può anche ottenere facilmente un Preventivo On-Line.
Personalmente io per Aspirina, con motore ausiliario di 4 CV, pago circa 50 €.
Anche Allianzras offre la possibilità di fare un Preventivo On-Line. Attenzione, nel caso in cui i prezzi fossero molto differenti, verificate coperture e garanzie.
Qualche chiarimento sulla normativa di riferimento si trova su NAUTICA.
La Polizza Skippermate offre anche Kasco e assistenza, opzioni che occorre valutare attentamente nel caso che ci si appresti ad effettuare crociere di media e lunga navigazione, mai rischiare di mettersi nelle mani del primo che capita.



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