giovedì 15 dicembre 2011

Il natante da diporto e la sua lunghezza

Aspirina in tutta la sua lunghezza, ovvero 5.5 metri
Qualche chiarimento vista la preoccupazione di molti (non mi assumo responsabilità):

Art. 3. (D.Lgs 171/05)
Unita' da diporto
........
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

" ....Ai fini delle convenzioni internazionali, la "lunghezza fuori tutto" indica la lunghezza massima dello scafo, escluse le eventuali "appendici", ovvero plancette, bompressi, delfiniere, spoiler, e comunque qualsiasi cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, ma non ne faccia parte ai fini strutturali. L'appendice, quindi, è qualcosa che viene "aggiunto" allo scafo, ma non ne è parte integrante ed eccede, con il suo ingombro, oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, e non viene conteggiato ai fini del calcolo della "lunghezza fuori tutto". Tale accezione è stata recepita dalla normativa italiana del diporto nautico, per definire le misure di lunghezza delle unità da diporto fino all'entrata in vigore della legge n° 172 dell'8 luglio 2003 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico", La legge 172 dell'8 luglio 2003, nel recepire le direttive CE in materia, introduce, come parametro di riferimento per la misura della lunghezza delle unità da diporto, le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. In quest'ottica viene intesa la "lunghezza massima" di un'unità da diporto come la distanza fra due piani perpendicolari alle estremità prodiera e poppiera della barca, quindi comprensiva di qualunque "appendice" dello scafo, inclusi bompressi, delfiniere od altro, mentre la "lunghezza scafo" è la distanza fra due piani perpendicolari alle parti più estreme dello scafo escludendo solo quelle appendici che siano non soltanto non strutturali, ma che possano essere rimosse senza azione distruttiva. Per esempio, un "bompresso" amovibile di una barca a vela, o una plancetta o una delfiniera che siano state applicate alla barca mediante giunzioni facilmente asportabili, non vengono computati ai fini della lunghezza dello scafo, ma se uno di questi elementi aderisce alla struttura dell'unità al punto da richiedere un'azione di taglio o simili interventi "distruttivi", appunto, per separarsi dal corpo galleggiante, tale elemento viene, a differenza di quanto avveniva precedentemente, valutato nella misura della lunghezza dello scafo. Il più recente D.L. 171 del 18 luglio 2005, in ottemperanza alla già citata direttiva CE, ricalca pienamente tale visione della misura delle unità da diporto, riconducendola appunto alle mensionate "norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 ....". 

Fonte: Scuola Nautica

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