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Salvataggio o assistenza?
Normalmente si abusa del termine salvataggio perché di solito, è d'assistenza che si tratta. Il diritto internazionale della navigazione e le normative nazionali si interessano all'assistenza in mare nella misura in cui è previsto soltanto il salvataggio delle vite umane, e pertanto gratuito. Più in generale, l'assistenza in mare è invece normalmente definita come "l'aiuto che una nave porta ad un altra nave in pericolo".
Premesso ciò ci si pongono le seguenti domande:
- l'assistenza è obbligatoria?
- l'assistenza può essere renumerata?
- l'assistenza deve essere spontanea o pianificata anticipatamente?
1) Nozioni preliminari.
Nozione teorica d'assistenza. La nozione è ampia, poiché definisce ogni atto o attività intrapresi per assistere una nave o qualsiasi altro bene in pericolo in acqua. La nozione riguarda quindi l'assistenza in mare e in acque interne, quando si parla di imbarcazioni, che si tratti di una nave o del suo carico umano e non. Ma non c'é assistenza se si parla dei relitti, ovvero quando l'oggetto considerato soddisfa due condizioni: la non galleggiabilità e lo stato d'abbandono.
Nozione pratica d'assistenza. Concretamente, l'assistenza presuppone un atto materiale, un vero intervento umano sotto qualunque forma, ad eccezione degli atti compiuti a distanza, come i consigli e gli orientamenti per radio. La fornitura di combustibile rientra invece nell'assistenza. C'é da aggiungere che non si parla di assistenza soltanto di fronte ad un pericolo poiché il diritto internazionale precisa che la nave deve rischiare di affondare. Le decisioni dei giudici in merito a questo argomento confermano la nozione più ampia che viene assegnata al "pericolo": la valutazione deve essere effettuata dal capitano, che si suppone essere in pericolo dal momento che lancia una chiamata d'emergenza, indipendentemente dalla ragione di quest'appello.
2) L'assistenza è obbligatoria?
L'assistenza alle persone. Dal momento che una richiesta di soccorso riguarda un aiuto alle persone, quindi un vero e proprio salvataggio, l'assistenza è obbligatoria e chi se ne astiene è perseguibile penalmente, che sia una nave nelle vicinanze che le autorità marittime competenti. Le pene sono equivalenti alla mancata assistenza nel soccorso a terra. La pena massima, secondo le normative nazionali, può prevedere anche due anni di prigionia oltre una ammenda di alcune migliaia di euro. Esiste una sola eccezione a questo principio, quando il portare assistenza espone il soccorritore ad un rischio immediato per se stesso, il suo equipaggio o la sua nave. In questo caso, la consapevolezza del serio pericolo incorso può essere apprezzata soltanto dal capitano che declina la sua assistenza. Infine, l'assistenza è obbligatoria alle sole persone imbarcate che rischiano la vita, non agli animali che può essere non obbligatorioa né gratuita, secondo le circostanze.
L'assistenza ai beni. E' legalmente obbligatoria soltanto in caso d'abbordaggio. Ogni nave implicata in un abbordaggio è obbligata a portare l'aiuto con tutti i mezzi di cui dispone per salvare dal pericolo creato dall'abbordaggio l'altra imbarcazione, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri. In caso di mancata assistenza ai beni, le pene possono essere le stesse sopra menzionate per la mancata assistenza alle persone. Inoltre nessuna nave implicata in un abbordaggio può lasciare i luoghi senza:
- aver accertato che prima di tutto soltanto un'assistenza più lunga sarebbe stata inutile;
- se l'imbarcazione è affondata, avere prodigato tutti i suoi sforzi per recuperala;
- avere segnalato il nome della nave, del numero d'immatricolazione, dei porti d'origine e di destinazione. Anche in questo caso, quest'obblighi sono previsti nel caso in cui la nave interessata ed il suo equipaggio non si espongano ad un pericolo serio. Oltre al caso dell'abbordaggio, qualsiasi assistenza ai beni è facoltativa. Così, non si può ricercare la responsabilità di un capitano che rifiuti di portare assistenza ai beni al di fuori di un abbordaggio ma non quando l'equipaggio della nave che chiama è seriamente in pericolo come i dispersi in mare in una zattera. Infatti anche in questo caso l'assistenza è obbligatoria essendo la barca di sola sopravvivenza. Il carattere facoltativo dell'assistenza vale anche per la marina nazionale e le capitanerie. Essendo l'assistenza facoltativa, può anche essere rifiutata dal beneficiario, in qualsiasi circostanza, sia che la nave abbia lanciato una chiamata d'emergenza o che l'assistente ritiene che la nave corra un serio pericolo che può causare la sua perdita. Solo il capitano è infatti in grado di valutare la situazione nella quale si trova e la sua capacità di uscirne, libero di prendersi la responsabilità in caso di sinistro.
3) L'assistenza può essere remunerata?
Si, poiché il principio di retribuzione è in gran parte previsto dalla legge, dal momento che l'assistenza ha avuto un risultato utile, con riserva nel caso del salvataggio delle vite umane, la cui gratuità è la norma. Si trae immediatamente una conseguenza del criterio dell'utilità del risultato: ogni atto d'assistenza sprovvisto di risultato, anche quando la nave avrà rifiutato l'assistenza offerta, non può essere remunerato. Inoltre quello che porta assistenza ad una nave nonostante il rifiuto espresso e ragionevole del suo capitano, non avrà diritto ad alcuna retribuzione. In queste condizioni, chi può essere remunerato per un'assistenza? Nessuno perché atto volontario. Quali sono i criteri della retribuzione? Quando il prezzo non è stato deciso in anticipo, la legge prende in considerazione per base di valutazione:
- il successo ottenuto, gli sforzi fatti, il pericolo incorso, il tempo trascorso e le spese sostenute;
- il valore delle cose aiutate.
Spetta al giudice fissare il prezzo dell'aiuto in mancanza d'accordo tra le parti.
4) L'assistenza può essere pianificata anticipatamente?
La legge autorizza il ricorso ad una convenzione d'assistenza, che può essere tanto tacita che scritta. L'atto di salvataggio si può iscrivere infatti in un contratto detto d'assistenza marittima, che si forma dal momento che l'assistenza richiesta venga accettata. L'assistito si troverà così "ipso facto" sottoposto al regime giuridico, e dunque tenuto all'obbligo di retribuzione se ne ha fatto richiesta, ed anche se nessun contratto specifico era stato stabilito prima dell'intervento. La difficoltà di stabilire a posteriori il prezzo dell'assistenza invita tuttavia a parlare del prezzo prima di qualsiasi intervento. Così sia la Guardia Costiera che i centri di assistenza privati possono, prima di portare assistenza ai beni, annunciare il prezzo che ne sarà richiesto. è così anche che l'assistito la potrà rifiutare, una volta conosciuto il prezzo. Nei casi particolari delle società professionali dell'assistenzasi usa anche di far firmare dall'assistito un contratto preliminare prima di qualsiasi intervento. In questi casi il non firmare equivale ad un rifiuto. Tuttavia, queste convenzioni possono essere modificate o annullate dal giudice se ritiene che le condizioni non siano eque nei confronti del servizio reso e sulla base di retribuzioni equamente note. Resta il caso di un contratto firmato presso una società d'assistenza, la cui validità non è discutibile, ma la cui portata può essere limitata dalle condizioni generali del contratto, che possono declinare qualsiasi intervento in funzione delle circostanze enumerate.
Conclusione
Senza volere pretendere essere stati esaustivi sull'argomento, il presente articolo ha l'ambizione di portare una risposta più chiara possibile su un argomento che divide spesso ed appassiona sempre. Sperando naturalmente che nessuno si debba mai trovare nelle condizioni sopra evocate.